Autorizzazioni edilizie per ristrutturare casa

Esistono molte leggi e norme inerenti le procedure di ristrutturazione di un appartamento che però presentano una miriade di difficoltà nel rispettarle.
Per le opere esterne vige la Legge 10 del 1977 secondo la quale bisogna ottenere una concessione del Sindaco per qualsiasi attività che modifichi il territorio comunale; però non è semplice in quanto non tutti gli interventi edilizi sono dello stesso tipo.
Quindi la persona fisica si trova a dover eseguire lavori che non necessitano alcuna procedura e altri che invece richiedono un’autorizzazione pecuniaria. Se entro 60 giorni il cittadino non riceve alcuna risposta, entra in vigore un sistema in base al quale l’operazione è tacitamente autorizzata (il silenzio assenso).
Nel 1985 entra in vigore una legge per le opere interne al fine di rendere più celeri le procedure per i lavori più semplici e non è richiesto alcun tipo di consenso, bisogna solo esibire un referto firmato da un esperto che garantisce la legalità delle opere da eseguire.

In tale tipologia appartengono le nuove costruzioni, gli aumenti riguardanti la volumetria e le varie destinazioni d’uso con attività edilizie.

Appartengono a questa categoria:

  • gli interventi di rinnovamento e consolidamento delle costruzioni, ad esempio i muri di sostegno, architravi, strutture verticali e orizzontali;
  • le opere di restauro e bonifica per la conservazione;
  • le opere di edilizia sperimentale al fine di creare strutture utili per provare nuove tecnologie;
  • interventi su spazi scoperti adibiti a cortili o giardini.

I cittadini per realizzare piccoli lavori edilizi possono servirsi dell’articolo 35 della legge 47/85 con quest’ultima essi possono presentare una relazione accurata redatta da un tecnico esperto con cui possono intervenire o modificare l’interno di una casa mai per la sagoma dell’edificio. Se questa comunicazione non viene inoltrata vengono applicate sanzioni.